Statuto Comunale
ART. 1 - AUTONOMIA COMUNALE
Pietralunga è Comune autonomo nella unità della Repubblica Italiana, con poteri e funzioni proprie e di quelle conferite dalla Stato e dalla Regione, secondo i principi e nei limiti della Carta Costituzionale e degli ordinamenti in materia.
Il Comune di Pietralunga ha autonomia statutaria normativa , organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica.
Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione Umbria provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
ART. 2 - FINALITA' GENERALI
Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e partecipa alle scelte politiche regionali, provinciali, comprensoriali e locali.
Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti di Pietralunga. La delibera relativa è presa dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti su proposta di almeno due Consiglieri e sulla base di una motivata relazione.
ART. 3 - TERRITORIO COMUNALE
Il Comune di Pietralunga ha un'estensione di kmq. 140,24 ed è compreso tra i territori dei Comuni di Gubbio, Montone, Città di Castello, Apecchio e Cagli.
La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati, storicamente riconosciuti dalla comunità: Aggiglioni, Castelfranco, Castelguelfo, Collantico, Corniole, Pieve de'Saddi, Pisciale, Salceto Lame, S.Biagio, S.Faustino.
La modifica della denominazione degli agglomerati è disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.
ART. 4 - STEMMA E GONFALONE
Il Comune di Pietralunga ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
Lo stemma raffigura un obelisco con ai lati l'iscrizione "SOLIDA SOLIDIS" su uno sfondo blu e rosso coronato d'oro.
Il Gonfalone è un drappo di colore azzurro raffigurante un obelisco con ai lati l'iscrizione "SOLIDA SOLIDIS" coronato d'argento e con l'iscrizione centrata in oro "COMUNE DI PIETRALUNGA" .
L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.
ART. 5 - ORGANI
Sono organi del Comune di Pietralunga il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
TITOLO II - PRINCIPI PROGRAMMATICI
Capo I - RAPPORTI UMANI ED ECONOMICO SOCIALI
ART. 6 - Tutela dei diritti
Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
ART. 7 - Sicurezza sociale
Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia.
Il Comune concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa. Promuove, altresì, servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli Enti preposti, secondo programmi di intervento in armonia alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
Il Comune promuove ed attua, tramite il settore e apposito organo a tal fine istituito, gli interventi sociali previsti dalle leggi nazionali o regionali vigenti in materia di assistenza, di integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
ART. 8 -Diritto allo studio
Il Comune, per rendere effettivo il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto lo limitano e predispone piani adeguati di Assistenza Scolastica.
ART. 9 - Valori culturali
Il Comune riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura locale.
ART. 10 - Attività sportive e del tempo libero
Il Comune riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promovendo strutture decentrate ed iniziative idonee.
Il Comune favorisce, altresì, l'associazionismo.
Il Comune garantisce l'utilizzo delle strutture comunali, a livello associativo ed individuale, nel rispetto dei regolamenti.
ART. 11 - Occupazione
Il Comune assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico sociale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione, adottando le misure necessarie a promuovere investimenti pubblici e privati a fini produttivi ed occupazionali e ad assicurare la funzione sociale della proprietà privata.
ART. 12 - Salvaguardia del tessuto sociale
Il Comune promuove e adotta tutte le iniziative necessarie e tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti. Concorre anche a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero e a favorire l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale.
ART. 13 - Programmazione regionale
Il Comune partecipa con proposte, raccolte e coordinate dall'Ente Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
ART. 14 - Convenzioni
Il Comune può stipulare con la Provincia e gli altri Enti locali apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Il Comune partecipa, altresì, alle convenzioni obbligatorie con la Provincia, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali e regionali.
ART. 15 - Consorzi
Il Comune, con la Provincia e gli altri Enti Locali, può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, facendo ricorso allo strumento della convenzione.
Il Consiglio Comunale, unitamente ai Consigli degli altri Enti interessati, approva a maggioranza assoluta dei componenti, sia la convenzione sia lo Statuto del Consorzio.
Il Comune partecipa, altresì, ai consorzi obbligatori con la Provincia, secondo quanto stabilito con leggi statali e regionali.
ART. 16 - Accordi di programma
Il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta i uno o più soggetti interessati, per definire ed attuare opere, interventi i programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Enti o organi.
Per verificare la possibilità di concludere l'accordo, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Umbria.
Il Sindaco presiede il collegio di vigilanza sulla esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi.
ART. 17 - Assetto del territorio
Il Comune promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana. Provvede alla difesa del suolo, del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico ed archivistico locale.
Adotta con propri provvedimenti, in armonia con il Piano regionale di Sviluppo, il Piano Urbanistico Regionale ed il regolamento PTCP gli strumenti per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture locali.
ART. 18 - Viabilità
E' compito del Comune assicurare l'ordinato sviluppo della viabilità comunale e sollecitare gli altri Enti per le rispettive competenze.
ART. 18/BIS - Gestione servizi pubblici
Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
• in economia;
• a mezzo azienda speciale,
• a mezzo d'istituzione;
• in concessione a terzi;
• a mezzo di S.p.A. o s.r.l..
Art. 19 - Attività economico-professionali
Il Comune considera la proprietà diretto-coltivatrice singola od associata come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, sostiene con adeguate politiche di intervento il settore agricolo per l'elevazione delle condizioni di vita di tali lavoratori.
Il Comune riconosce il valore e l'importante funzione dell'attività artigiana e ne promuove lo sviluppo, tutela l'artigianato locale e ne mantiene viva la tradizione.
Il Comune promuove e sostiene forme di associazionismo e cooperazione; riconosce, altresì, il valore e l'importanza della piccola impresa e di ogni altra attività economico-professionale presente nel territorio.
ART. 20 - Turismo
Il Comune promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico, naturale locale, predispone, in base agli strumenti legislativi regionali e statali, l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera.
ART. 21 - Prima casa
Il Comune concorre, con altri Enti, a favorire la realizzazione del diritto alla prima casa per tutti i cittadini. Promuove, anche a tal fine, la rivitalizzazione economica e sociale del Centro storico.
CAPO II - RAPPORTI POLITICO COMUNITARI
ART. 22 - Partecipazione
Il Comune esercita la propria autonomia al fine di garantire la effettiva partecipazione dei cittadini, dei partiti politici, dei sindacati, di Enti pubblici e di associazioni, all'esercizio della funzione regolamentare ed amministrativa di carattere locale del Comune.
Tutti i cittadini possono svolgere petizioni, istanze, proposte al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
Il Comune riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza comunale ed a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
Il regolamento dovrà disciplinare: i rapporti con le associazioni e gli organismi di partecipazione, le forme di consultazione della popolazione; le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte. Dovrà stabilire, inoltre, le modalità di partecipazione degli interessati ai procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
ART. 23 - Referendum consultivo
Il referendum consultivo è strumento di partecipazione del cittadino.
Hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini elettori. Il referendum riguarda le materie di esclusiva competenza locale.
Il referendum può essere proposto dal Consiglio Comunale o da almeno il
dieci per cento degli elettori. In questo ultimo caso la richiesta deve formalmente far capo ad un comitato promotore.
Il referendum è indetto dal Sindaco sotto forma di quesito esposto in termini chiari ed intelleggibili.
Sulla ammissibilità dello stesso, qualora non sia proposto dal Consiglio Comunale, si pronuncia una commissione eletta a maggioranza qualificata dal Consiglio Comunale, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.
Il risultato del referendum non è vincolante.
Il Consiglio, a maggioranza assoluta, deve motivare la propria diversa decisione.
Lo svolgimento del referendum, che non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative, politiche o altro referendum nazionale o regionale, avverrà secondo i principi della massima semplicità delle forme entro sei mesi dalla richiesta.
Sono escluse dal referendum le norme statutarie e le deliberazioni sui tributi e tariffe.
ART. 24 - Diritto di accesso
Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto
previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Il Regolamento dovrà assicurare ai cittadini, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti e disciplinare il rilascio di copie di atti. Dovrà assicurare, altresì, il
diritto di accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
Il Regolamento individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e servizi, detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
ART. 25 - Decentramento amministrativo
Il Comune è anche Ente democratico e di decentramento statale.
Adegua la propria attività ed organizzazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I -Il Consiglio Comunale
ART. 26 - Elezione
L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali, la loro posizione giuridica, la durata in carica del Consiglio Comunale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.
I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
Il Regolamento stabilisce il funzionamento del Consiglio Comunale nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 26/BIS - Linee programmatiche di mandato
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 27 -Commissioni
Sono costituite, con criterio proporzionale, Commissioni Consiliari di natura politico amministrativa, con poteri consultivi e propositivi.
Il Consiglio può istituire Commissioni speciali composte da Consiglieri ed
eventualmente integrate da esperti per indagini, inchieste e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato. Il Regolamento di cui all'articolo precedente ne stabilisce la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento.
La presidenza delle commissioni consiliari d'inchiesta o di controllo spetta alle minoranze.
ART. 28 - Gruppi Consiliari
I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari formati da uno o più componenti, secondo le norme stabilite dal regolamento. Ai gruppi sono assicurati, spazi, personale, mezzi tecnici e finanziari per l'esercizio delle loro funzioni.
Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al presidente del consiglio Comunale ed al Segretario.
E' costituita la Conferenza dei Capigruppo.
L'istituzione, le funzioni e le modalità di convocazione sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 26.
ART. 29 - Doveri dei Consiglieri
I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
I Consiglieri Comunali che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio.
ART. 30 - Diritti dei Consiglieri
I Consiglieri Comunali hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza, di
mozione.
Il Sindaco o l'Assessore da questo delegato è tenuto a rispondere alle istanze.
Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
Hanno, altresì, il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
I Consiglieri Comunali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici Comunali nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti tutte le informazioni in loro
possesso utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari comunali: Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
ART. 31 - Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
ART. 32 - Competenze ed attribuzioni
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali che vengono ad esso attribuiti dalle leggi vigenti.
Tali atti non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata con Regolamento Comunale.
ART. 32/BIS - Adunanze del Consiglio
Le adunanze del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio. In caso di sua assenza o suo impedimento è presieduto dal vice-presidente o in assenza di quest'ultimo i poteri vengono assunti dal Consigliere Anziano.
ART. 32/TER - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio
I compiti ed i poteri del presidente sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio Comunale. In particolare, i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
CAPO II - LA GIUNTA
ART. 33 - Nomina e composizione
I componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, vengono nominati dal Sindaco, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo consentito dalla legge di cui, preferibilmente, almeno uno di sesso opposto a quello del Sindaco, scelti o all'interno del Consiglio, tra coloro che rappresentano la maggioranza, o all'esterno purché di comprovata esperienza, competenza e professionalità specifica in materia di incarico. In entrambi i casi essi dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri, non essere legati al Sindaco eletto da un rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado, non essere stati candidati, nella stessa consultazione elettorale comunale, in una delle liste contrapposte a quella ad egli collegata.
ART. 34 - Competenze ed attribuzioni
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili di settore.
Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Ad essa spettano, altresì, le prerogative e le incombenze stabilite nel
Regolamento di contabilità.
CAPO III - IL SINDACO
ART. 35 -Funzioni
Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 36 - Attribuzioni di Amministrazione
Il Sindaco:
1. ha la rappresentanza generale dell'Ente;
2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
3. sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti; 4. nomina i componenti della Giunta, ne coordina l'attività e ne dispone la revoca dandone motivata comunicazione al Consiglio;
5. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
6. impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e
7. di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, ha facoltà di delega e provvede alla nomina, nei casi previsti dalla legge, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune a lui non legati da un rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado, presso enti, aziende o istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed in osservanza della legislazione vigente;
8. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
9. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
10. convoca i comizi per lo svolgimento dei referendum consultivi;
11. adotta, quale ufficiale di governo, ordinanze contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
12. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito degli indirizzi eventualmente espressi dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
13. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentite la giunta e le istanze di partecipazione;
14. fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché vengano presentate entro 24 ore al Consiglio.
Art. 37 - Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco:
• Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
• Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
• Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
• Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
• Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
• Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
ART. 38 - Attribuzione di organizzazione
Il Sindaco:
• stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne richiede la convocazione al Presidente del Consiglio Comunale:
• propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta, e la presiede;
• ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
• delega al segretario comunale la sottoscrizione di particolari e specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori.
ART. 39 - Distintivo
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.
CAPO IV - IL VICESINDACO
ART. 40 - Designazione ed attribuzioni
Il Vicesindaco è l'Assessore che a ciò viene nominato dal Sindaco.
Sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo e di sospensione.
Esercita tutte le funzione ed attribuzioni del Sindaco nei casi di decesso, dimissioni, impedimento permanente, decadenza e rimozione di questo fino alla elezione del nuovo Sindaco.
In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta
comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti della legge.
CAPO V - SFIDUCIA – DECADENZA – REVOCA – SOSTITUZIONE
ART. 41 - Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la cessazione del Sindaco e della Giunta dal giorno successivo a quello in cui la stessa è stata votata.
Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di Controllo entro i 5 giorni feriali successivi alla data di assunzione.
ART. 42 - Sostituzioni
Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati o cessati dalla carica per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco con le modalità di cui al precedente art. 33.
ART. 43 - Decadenza
Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il
decesso del Sindaco comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio comporta in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
ART. 44 - Revoca
Gli Amministratori ed i cittadini eletti dal Consiglio Comunale negli Enti, nelle aziende Speciali e nelle Istituzioni dipendenti e in quelle che il Comune concorre a costituire, nelle Consulte, possono essere revocati dal Consiglio Comunale, su proposta motivata, del Sindaco o di almeno due Consiglieri. Nella stessa seduta si provvede all'elezione dei sostituti.
TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 45 - Organizzazione degli Uffici
La dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi dovrà essere disciplinata da apposito regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
ART. 46 - Rapporti a tempo determinato
La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi o degli Uffici, può avvenire
anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Per obbiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono effettuarsi collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
ART. 47 - Segretario
Le funzioni del Segretario Comunale ed il suo rapporto con l'Ente sono determinate dalla legge.
Egli in particolare:
• sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dell'Ente coordinandone l'attività nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze ed attribuzioni, secondo le modalità del regolamento del personale;
• partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi istituzionali del Comune. Inoltre, se richiesto, partecipa a commissioni di studio, di lavoro, interne all'Ente;
• esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione a qualsiasi titolo del personale dell'Ente;
• esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
ART. 48 - Vice Segretario
Un dipendente comunale di livello apicale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
ART. 49 - Responsabili degli Uffici
Ai responsabili degli uffici compete, in generale, la gestione amministrativa dell'Ente. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali, in particolare:
• la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
• la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
• la stipulazione dei contratti;
• gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
• gli atti di amministrazione e gestione del personale;
• i provvedimenti di autorizzazione concessione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
• i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge;
• le ordinanze ingiunzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del Comune;
• le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
• ogni altro atto ad essi attribuiti dallo statuto dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
ART. 50 - Gestione contenzioso del lavoro
La gestione del contenzioso del lavoro si svolge con le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi, tenendo presente il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali ed il collegio di conciliazione composta nelle forme stabilite dalla legge.
Art. 51 - Responsabilità
Per gli amministratori ed il personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
La responsabilità è personale.
TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 52 - Finanza comunale
La finanza del Comune è costituita da:
• Imposte proprie;
• Addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
• Tasse e diritti per servizi pubblici;
• Trasferimenti erariali;
• Trasferimenti regionali;
• Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
• Risorse per investimenti;
• Altre entrate.
ART. 53 - Bilanci
Il Comune delibera entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Il Bilancio deve essere corredato di una relazione revisionale e programmatica
e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Umbria oltre agli altri documenti previsti dalla normativa in vigore.
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale, unitamente all'allegata relazione illustrativa della Giunta, esprime valutazioni di efficienza ed efficacia amministrativa, viene deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
ART. 54 - Contratti
La stipulazione dei contratti sarà disciplinata da apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale tenendo conto delle procedure previste dalla normativa nazionale e della Comunità Economica Europea.
TITOLO VI - I CONTROLLI
ART. 55 - Controllo esterno
Il controllo esterno sugli organi e sugli atti viene esercitato secondo quanto stabilito dalla legge.
ART. 56 - Controllo interno
Tutte le deliberazioni della Giunta devono essere comunicate dal Sindaco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla loro affissione all'Albo del Comune.
ART. 56/BIS - Controllo interno della gestione
Al fine di verificare il grado di attuazione dei programmi e dei progetti affidati dagli Amministratori ai Dirigenti e Responsabili dei servizi è istituito il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) anche in convenzione con altri Enti.
Finalità, compiti, composizione e poteri di tale Nucleo, sono definiti con apposito regolamento.
ART. 57 - Revisore dei conti
La revisione economico-finanziaria dell'Ente è affidata ad un Revisore eletto
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto come previsto dalla legge.
Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune:
Le sue attribuzioni ed i rapporti col Consiglio Comunale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI NORMATIVE TRANSITORIE E FINALI
ART. 58 - Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto di cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Lo Statuto e le sue modifiche:
• sono deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, questi sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
• entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità
Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente
ART. 59 - Regolamenti
Il Comune emana Regolamenti:
• nelle materie ad essi demandate dalla legge o dal presente Statuto;
• in tutte le altre materie di competenza comunale.
ART. 60 - Disposizione transitoria
Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dal presente Statuto.
Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti si applicano le disposizioni precedenti, compatibili con la legge e con il presente Statuto.
Statuto Comunale